Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/07/2017;  Decisione del  11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  40997  41595  41596  41597  41598  41599  41600  41601  41602  41603  41604  41605  41606  41607  41608  41609  41610  41612  41613  41614  41615  41616


Titolo
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Personale incaricato degli interventi ispettivi - Individuazione concreta rimessa a specifici regolamenti interni dell'ISPRA e delle agenzie per l'ambiente - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione della competenza primaria provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - nella parte in cui rimette a specifici regolamenti interni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie per l'ambiente (a seconda del livello di governo interessato) la concreta individuazione del rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Al di là della impropria qualificazione conferita agli atti interni delle agenzie, la prescrizione allude alla distribuzione delle mansioni ispettive all'interno dell'ente e, dunque, a una concreta attività amministrativa non manifestamente incoerente rispetto all'attribuzione generale di autonomia, da parte della legge impugnata, agli enti strumentali. L'autonomia amministrativa non può non ricomprendere necessariamente anche un margine di discrezionalità in merito all'organizzazione, e d'altronde in questa direzione si collocano le leggi provinciali istitutive delle agenzie, le quali attribuiscono espressamente a tali organismi, a corollario dell'autonomia amministrativa, un autonomo potere di organizzazione interna.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/06/2016  n. 132  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 53

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4