Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Personale incaricato degli interventi ispettivi - Individuazione concreta rimessa a specifici regolamenti interni dell'ISPRA e delle agenzie per l'ambiente - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione della competenza primaria provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Personale incaricato degli interventi ispettivi - Individuazione concreta rimessa a specifici regolamenti interni dell'ISPRA e delle agenzie per l'ambiente - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione della competenza primaria provinciale in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - nella parte in cui rimette a specifici regolamenti interni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie per l'ambiente (a seconda del livello di governo interessato) la concreta individuazione del rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Al di là della impropria qualificazione conferita agli atti interni delle agenzie, la prescrizione allude alla distribuzione delle mansioni ispettive all'interno dell'ente e, dunque, a una concreta attività amministrativa non manifestamente incoerente rispetto all'attribuzione generale di autonomia, da parte della legge impugnata, agli enti strumentali. L'autonomia amministrativa non può non ricomprendere necessariamente anche un margine di discrezionalità in merito all'organizzazione, e d'altronde in questa direzione si collocano le leggi provinciali istitutive delle agenzie, le quali attribuiscono espressamente a tali organismi, a corollario dell'autonomia amministrativa, un autonomo potere di organizzazione interna.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - nella parte in cui rimette a specifici regolamenti interni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie per l'ambiente (a seconda del livello di governo interessato) la concreta individuazione del rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Al di là della impropria qualificazione conferita agli atti interni delle agenzie, la prescrizione allude alla distribuzione delle mansioni ispettive all'interno dell'ente e, dunque, a una concreta attività amministrativa non manifestamente incoerente rispetto all'attribuzione generale di autonomia, da parte della legge impugnata, agli enti strumentali. L'autonomia amministrativa non può non ricomprendere necessariamente anche un margine di discrezionalità in merito all'organizzazione, e d'altronde in questa direzione si collocano le leggi provinciali istitutive delle agenzie, le quali attribuiscono espressamente a tali organismi, a corollario dell'autonomia amministrativa, un autonomo potere di organizzazione interna.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 53
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4