Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del potere di adottare, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione di competenze legislative primarie e concorrenti statutariamente attribuite alle ricorrenti nonché violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Inerenza del potere censurato al coordinamento tecnico e non a quello politico amministrativo - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del potere di adottare, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione di competenze legislative primarie e concorrenti statutariamente attribuite alle ricorrenti nonché violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Inerenza del potere censurato al coordinamento tecnico e non a quello politico amministrativo - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al principio di leale collaborazione - in quanto consente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), organo statale, di adottare norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del sistema nazionale. La funzione di normazione tecnica prevista dal comma censurato è specificazione del generale potere di coordinamento del sistema nazionale previsto a favore dell'ISPRA dal comma 3 dello stesso art. 4. Tale coordinamento è finalizzato a definire l'omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, ha natura tecnica ed è distinto dal coordinamento politico amministrativo, onde può essere affidato anche ad enti appartenenti all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle Regioni o alle Province autonome. Neppure sussiste la prospettata violazione del principio di leale collaborazione, atteso che il coordinamento svolto dall'ISPRA - proprio perché di natura tecnico-scientifica - non richiede il necessario coinvolgimento degli organi regionali di indirizzo politico o di amministrazione attiva. Peraltro, la disposizione censurata prevede che l'adozione delle norme tecniche avvenga con il concorso delle agenzie territoriali, e l'art. 13 della stessa legge (non impugnato) dà anche vita al "Consiglio del Sistema nazionale", composto dai legali rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie territoriali, e chiamato a esprimere parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del sistema nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al principio di leale collaborazione - in quanto consente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), organo statale, di adottare norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del sistema nazionale. La funzione di normazione tecnica prevista dal comma censurato è specificazione del generale potere di coordinamento del sistema nazionale previsto a favore dell'ISPRA dal comma 3 dello stesso art. 4. Tale coordinamento è finalizzato a definire l'omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, ha natura tecnica ed è distinto dal coordinamento politico amministrativo, onde può essere affidato anche ad enti appartenenti all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle Regioni o alle Province autonome. Neppure sussiste la prospettata violazione del principio di leale collaborazione, atteso che il coordinamento svolto dall'ISPRA - proprio perché di natura tecnico-scientifica - non richiede il necessario coinvolgimento degli organi regionali di indirizzo politico o di amministrazione attiva. Peraltro, la disposizione censurata prevede che l'adozione delle norme tecniche avvenga con il concorso delle agenzie territoriali, e l'art. 13 della stessa legge (non impugnato) dà anche vita al "Consiglio del Sistema nazionale", composto dai legali rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie territoriali, e chiamato a esprimere parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del sistema nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte