Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Attività obbligatorie svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati - Tariffe nazionali stabilite per esse con decreto ministeriale - Applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione di competenze statutariamente attribuite alle ricorrenti, tra cui la potestà provinciale di organizzare i propri uffici, nonché dell'autonomia finanziaria provinciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - in quanto dispone l'applicazione anche alle Province autonome delle tariffe nazionali stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività, specificamente indicate dal comma 2, svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati. Tali attività - che attengono al nucleo pregnante dell'azione delle agenzie - integrano servizi obbligatori definiti dallo Stato da garantire sull'intero territorio nazionale e, pertanto, richiedono una disciplina tariffaria omogenea di esclusiva provenienza statale.
La definizione uniforme delle tariffe sull'intero territorio nazionale, rispetto ad attività obbligatorie prestate nei confronti dei soggetti privati, ha l'effetto riflesso di promuovere la parità di trattamento degli operatori economici che si rivolgono alle agenzie, intersecando anche la materia della concorrenza. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2010 e n. 450 del 2006).