Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Attività obbligatorie svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati - Modalità di assegnazione dei relativi introiti individuate con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni - Applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione di competenze statutariamente attribuite alle ricorrenti, tra cui la potestà provinciale di organizzare i propri uffici, nonché dell'autonomia finanziaria provinciale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Attività obbligatorie svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati - Modalità di assegnazione dei relativi introiti individuate con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni - Applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione di competenze statutariamente attribuite alle ricorrenti, tra cui la potestà provinciale di organizzare i propri uffici, nonché dell'autonomia finanziaria provinciale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - nella parte in cui prevede l'applicazione anche alle Province autonome del decreto con cui il Ministero dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, individua le modalità di assegnazione alle agenzie per la protezione ambientale degli introiti derivanti dalle attività obbligatorie indicate dal comma 2 del medesimo articolo. La disciplina del finanziamento delle attività obbligatorie (dal quantum tariffario alle modalità di distribuzione degli introiti) attiene alla generale sostenibilità finanziaria del sistema nazionale di protezione ambientale, secondo un assetto che non pare non eccentrico rispetto alla finalità di tutela dell'ambiente e riconducibile, nel complesso, al fondamentale disegno di riforma del settore. Peraltro, le modalità di finanziamento sono fissate dalla fonte regolamentare statale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, in modo da includere gli enti territoriali nella decisione sui criteri di distribuzione delle risorse, anche in vista del soddisfacimento di istanze perequative nella redistribuzione degli introiti.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - nella parte in cui prevede l'applicazione anche alle Province autonome del decreto con cui il Ministero dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, individua le modalità di assegnazione alle agenzie per la protezione ambientale degli introiti derivanti dalle attività obbligatorie indicate dal comma 2 del medesimo articolo. La disciplina del finanziamento delle attività obbligatorie (dal quantum tariffario alle modalità di distribuzione degli introiti) attiene alla generale sostenibilità finanziaria del sistema nazionale di protezione ambientale, secondo un assetto che non pare non eccentrico rispetto alla finalità di tutela dell'ambiente e riconducibile, nel complesso, al fondamentale disegno di riforma del settore. Peraltro, le modalità di finanziamento sono fissate dalla fonte regolamentare statale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, in modo da includere gli enti territoriali nella decisione sui criteri di distribuzione delle risorse, anche in vista del soddisfacimento di istanze perequative nella redistribuzione degli introiti.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 15
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27