Sentenza 212/2017 (ECLI:IT:COST:2017:212)
Massima numero 41615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
11/07/2017; Decisione del
11/07/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, svolte dalle agenzie per l'ambiente - Applicabilità alle Province autonome per le attività ulteriori svolte delle agenzie provinciali - Invasione della competenza primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - Tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, svolte dalle agenzie per l'ambiente - Applicabilità alle Province autonome per le attività ulteriori svolte delle agenzie provinciali - Invasione della competenza primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali [per l'ambiente]. La disposizione impugnata dalle Province autonome - in quanto consente alle agenzie di svolgere attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, sulla base di "specifiche disposizioni normative" eventualmente poste anche dagli enti territoriali - è coerente con la necessaria salvaguardia del margine di manovra riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale alle Province autonome in ordine a eventuali, ulteriori attività di rilievo provinciale in materia di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Al contrario, l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di determinare le tariffe per le attività ulteriori disciplinate dalle leggi provinciali eccede lo scopo perseguito dall'intervento statale e invade la competenza primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici (art. 8, n. 1, dello statuto speciale), dato che il potere di configurare la tariffa "accede" all'ambito materiale corrispondente e che la quantificazione tariffaria condiziona il modello organizzativo prescelto dalla Provincia autonoma per l'ente strumentale. (Precedenti citati: sentenza n. 365 del 1994, sulla riserva alla legislazione provinciale della definizione della struttura interna dell'agenzia, degli ulteriori compiti, delle procedure da seguire e dei rapporti con gli altri organi provinciali; sentenze n. 142 del 2015, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010, secondo cui la competenza in materia di organizzazione del servizio idrico integrato attrae anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali [per l'ambiente]. La disposizione impugnata dalle Province autonome - in quanto consente alle agenzie di svolgere attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, sulla base di "specifiche disposizioni normative" eventualmente poste anche dagli enti territoriali - è coerente con la necessaria salvaguardia del margine di manovra riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale alle Province autonome in ordine a eventuali, ulteriori attività di rilievo provinciale in materia di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Al contrario, l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di determinare le tariffe per le attività ulteriori disciplinate dalle leggi provinciali eccede lo scopo perseguito dall'intervento statale e invade la competenza primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici (art. 8, n. 1, dello statuto speciale), dato che il potere di configurare la tariffa "accede" all'ambito materiale corrispondente e che la quantificazione tariffaria condiziona il modello organizzativo prescelto dalla Provincia autonoma per l'ente strumentale. (Precedenti citati: sentenza n. 365 del 1994, sulla riserva alla legislazione provinciale della definizione della struttura interna dell'agenzia, degli ulteriori compiti, delle procedure da seguire e dei rapporti con gli altri organi provinciali; sentenze n. 142 del 2015, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010, secondo cui la competenza in materia di organizzazione del servizio idrico integrato attrae anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/06/2016
n. 132
art. 7
co. 5
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte