Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità che il ricorrente si confronti con il quadro normativo di riferimento (nel caso di specie: inammissibilità della questione su disposizione della Regione Piemonte che consente l'installazione di vasche per l'idroterapia, in favore di persone con disabilità, anche in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 113003).

Testo

Nei giudizi in via principale incombe sul ricorrente l’onere di ricostruire il quadro normativo in cui la disposizione impugnata deve essere contestualizzata e di confrontarsi con esso, pena l’inammissibilità delle questioni per carenze motivazionali.

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per significative carenze di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che consente la realizzazione di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorrente non ha assolto all’onere di confrontarsi con il quadro normativo statale in materia di diritti delle persone con disabilità, non considerando la specificità dell’intervento edilizio in esame e non valutando come esso s’inserisca all’interno del contesto normativo di riferimento, rappresentato dalla legge-quadro n. 104 del 1992. Mentre, infatti, quest’ultima esprime un chiaro favor per la realizzazione di centri per la riabilitazione e per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, prevedendo che possano essere costruiti, anche se non già contemplati nei piani regolatori, l’impugnativa non si confronta con tale disciplina e non espone le ragioni per le quali, a suo avviso, l’installazione di vasche interne a edifici privati per l’idroterapia, necessaria alla riabilitazione di soggetti con disabilità, non potrebbe avvenire se non conformemente ai piani già esistenti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 48  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  05/02/1982  n. 104  art.