Sentenza 213/2017 (ECLI:IT:COST:2017:213)
Massima numero 39949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Giudice rimettente - Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati - Legittimazione, in quanto organo di autodichia, a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.
Giudice rimettente - Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati - Legittimazione, in quanto organo di autodichia, a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.
Testo
La Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (in specie, tra la Camera dei deputati e i pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettiva applicazione della legge. (Precedenti citati: sentenze n. 376 del 2001 e n. 226 del 1976).
La Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (in specie, tra la Camera dei deputati e i pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettiva applicazione della legge. (Precedenti citati: sentenze n. 376 del 2001 e n. 226 del 1976).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23