Thema decidendum - Ulteriori questioni di costituzionalità sollevate dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Insuscettibilità di esame da parte della Corte costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost., non sono suscettibili di esame le ulteriori questioni prospettate dalle parti costituite per asserito contrasto delle disposizioni censurate con il "principio di tutela del legittimo affidamento nella stabilità del trattamento previdenziale".
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2010, ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992).