Sentenza 213/2017 (ECLI:IT:COST:2017:213)
Massima numero 39951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  39949  39950  39952  39953


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione idonea della rilevanza e argomentazione autonoma in punto di non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza e di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013. La rilevanza è chiaramente spiegata dal rimettente, in correlazione al petitum e alla causa petendi delle controversie al suo esame e alla ritenuta impossibilità di deciderle indipendentemente dalla verifica di costituzionalità della normativa in concreto applicata dalla delibera di cui è chiesto l'annullamento; la non manifesta infondatezza è prospettata non già per relationem, ma con adeguate autonome argomentazioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 486

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 487

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte