Sentenza 213/2017 (ECLI:IT:COST:2017:213)
Massima numero 39953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Previdenza - Misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali - Assoggettamento dei trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati al "contributo di solidarietà", imposto per il triennio 2014-2017 ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie - Denunciato prelievo a carattere tributario in danno di una ristretta platea di soggetti passivi, violazione del principio di eguaglianza "a parità di reddito" nonché del giudicato costituzionale della sentenza n. 116 del 2013 - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - Riconducibilità della misura censurata ad autonoma decisione dell'organo costituzionale - Conseguente assorbimento di ulteriori censure - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Misure di contenimento della spesa adottate dagli organi costituzionali - Assoggettamento dei trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati al "contributo di solidarietà", imposto per il triennio 2014-2017 ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie - Denunciato prelievo a carattere tributario in danno di una ristretta platea di soggetti passivi, violazione del principio di eguaglianza "a parità di reddito" nonché del giudicato costituzionale della sentenza n. 116 del 2013 - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - Riconducibilità della misura censurata ad autonoma decisione dell'organo costituzionale - Conseguente assorbimento di ulteriori censure - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013, censurato dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati - in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost. - in quanto prescriverebbe di applicare al personale in quiescenza della Camera il "contributo di solidarietà" così come disciplinato (per i pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie) dal comma 486. Tale presupposto interpretativo è erroneo, in quanto il citato comma 487 non impone, di per sé, alcuna "trattenuta" pensionistica, bensì demanda all'autonomia degli organi costituzionali (nonché delle Regioni e Province autonome) di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale, prescrivendo che ciò avvenga sulla base dei soli "principi" desumibili dal comma 486, e non delle regole ivi dettate, ossia mediante una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati. Lungi, perciò, dal costituire conseguenza indefettibile delle disposizioni legislative, la partecipazione dei pensionati della Camera al sacrificio imposto (dal comma 486) a quelli delle gestioni previdenziali obbligatorie deriva da una autonoma decisione dell'organo costituzionale, che - con la delibera impugnata nei procedimenti a quibus - si è attenuto, pur sempre "nell'esercizio della propria autonomia", ai principi desumibili dal comma 486. Restano di conseguenza assorbite anche le ulteriori censure di violazione del principio di eguaglianza in rapporto all'art. 1, comma 590, della stessa legge n. 147 del 2013 e di violazione del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 116 del 2013, peraltro già esaminate dalla sentenza n. 173 del 2016 e dichiarate la prima inammissibile (poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni) e la seconda non fondata (giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie del precedente "contributo di perequazione", regolate dal caducato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di tale norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento). (Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2016; sentenza n. 254 del 2015, secondo cui il citato comma 487 non pone espressamente un obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione ad un atto di autonomia, in specie della Regione; sentenza n. 116 del 2013).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013, censurato dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati - in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost. - in quanto prescriverebbe di applicare al personale in quiescenza della Camera il "contributo di solidarietà" così come disciplinato (per i pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie) dal comma 486. Tale presupposto interpretativo è erroneo, in quanto il citato comma 487 non impone, di per sé, alcuna "trattenuta" pensionistica, bensì demanda all'autonomia degli organi costituzionali (nonché delle Regioni e Province autonome) di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale, prescrivendo che ciò avvenga sulla base dei soli "principi" desumibili dal comma 486, e non delle regole ivi dettate, ossia mediante una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati. Lungi, perciò, dal costituire conseguenza indefettibile delle disposizioni legislative, la partecipazione dei pensionati della Camera al sacrificio imposto (dal comma 486) a quelli delle gestioni previdenziali obbligatorie deriva da una autonoma decisione dell'organo costituzionale, che - con la delibera impugnata nei procedimenti a quibus - si è attenuto, pur sempre "nell'esercizio della propria autonomia", ai principi desumibili dal comma 486. Restano di conseguenza assorbite anche le ulteriori censure di violazione del principio di eguaglianza in rapporto all'art. 1, comma 590, della stessa legge n. 147 del 2013 e di violazione del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 116 del 2013, peraltro già esaminate dalla sentenza n. 173 del 2016 e dichiarate la prima inammissibile (poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni) e la seconda non fondata (giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie del precedente "contributo di perequazione", regolate dal caducato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di tale norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento). (Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2016; sentenza n. 254 del 2015, secondo cui il citato comma 487 non pone espressamente un obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione ad un atto di autonomia, in specie della Regione; sentenza n. 116 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 486
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 487
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte