Sentenza 214/2017 (ECLI:IT:COST:2017:214)
Massima numero 39488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  39489  39490  39491  39492


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Indicazione di sufficienti elementi nell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in quanto prevede nei confronti dei consiglieri regionali, discriminandoli dai parlamentari, la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. L'attestazione dell'avvenuta condanna in primo grado di un consigliere regionale per uno dei reati "ostativi" (in specie, peculato) e il riferimento al conseguente provvedimento sospensivo - contenuti nell'ordinanza di rimessione - costituiscono sufficiente motivazione della rilevanza. (Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  06/11/2012  n. 190  art. 1    co. 64  lett. m)