Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciata disparità di trattamento normativo rispetto ai parlamentari nazionali ed europei - Immotivata evocazione di parametri relativi alla delega legislativa - Inammissibilità della questione ad essi riferita.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli - sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento derivante dalla previsione, solo per i consiglieri regionali, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati, senza spiegare le ragioni dell'asserita violazione dei parametri riguardanti l'esercizio della delega legislativa. (Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015).