Sentenza 214/2017 (ECLI:IT:COST:2017:214)
Massima numero 39490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua dell'interpretazione data alla norma delegante con precedente pronuncia di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua dell'interpretazione data alla norma delegante con precedente pronuncia di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto la prevista sospensione dalla carica di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni reati violerebbe il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. Analoga questione è già stata rigettata attraverso un'interpretazione del citato comma 64, lett. m), fondata - in assenza di risultanze univoche dei lavori preparatori - su argomenti sia testuali che logico-sistematici, alla cui stregua il periodo che segue "decadenza di diritto" (cioè, "dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica") si riferisce solo alla decadenza e non alla sospensione, con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. (Precedente specifico citato: sentenza n. 276 del 2016).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto la prevista sospensione dalla carica di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni reati violerebbe il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. Analoga questione è già stata rigettata attraverso un'interpretazione del citato comma 64, lett. m), fondata - in assenza di risultanze univoche dei lavori preparatori - su argomenti sia testuali che logico-sistematici, alla cui stregua il periodo che segue "decadenza di diritto" (cioè, "dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica") si riferisce solo alla decadenza e non alla sospensione, con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. (Precedente specifico citato: sentenza n. 276 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 64 lett. m)