Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente necessità di interpretare la normativa regionale, laddove il PPR è vigente, in termini di compatibilità con il codice dei beni culturali e del paesaggio e il PPR, salvo deroghe espresse della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che subordina, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire a una deliberazione comunale). (Classif. 090005).
In virtù del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa dettata da una Regione dotata di PPR va interpretata, in assenza di deroghe espresse alla disciplina paesaggistica, in termini di conformità alla stessa e alle prescrizioni del PPR. Ne consegue che una norma regionale che consenta deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica, non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPR. (Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45332; S. 240/2022 - mass. 45220; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass. 43731).
La frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione compromette l’imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. (Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 229/2022 - mass. 45120).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e all’art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui sostituendo l’art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto che, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire è subordinato a una deliberazione comunale che dichiara l’interesse pubblico dell’iniziativa. La disposizione regionale può essere interpretata in un senso non derogatorio delle prescrizioni del PPR e della normativa ambientale, compresa la necessaria autorizzazione paesaggistica: la Regione, infatti, ha approvato il PPR, ai sensi dell’art. 143, comma 2, cod. beni culturali, così portando a compimento il processo di co-pianificazione con lo Stato; inoltre, qualsivoglia dubbio si dissolve a fronte del chiaro portato normativo dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 che fa espresso riferimento al doveroso rispetto del PPR, oltre che del citato codice, per promuovere gli interventi in esame: ciò rende automaticamente inderogabili le disposizioni del PRG, che siano attuative del PPR, nel caso in cui i comuni abbiano adeguato i PRG al PPR; nel caso dei comuni che, invece, non si siano ancora adeguati, risultano inderogabili le prescrizioni del PRG la cui violazione determini un diretto contrasto con le previsioni del PPR immediatamente cogenti. La norma regionale impugnata, pertanto, non comporta alcuna frammentazione incontrollata dell’attività di pianificazione. Essa, inoltre, si plasma sulla falsariga dell’art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia che, per la ristrutturazione edilizia, ammette la richiesta di permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, quale possibile modello che può dispensare dal rispetto del PRG, in virtù del presupposto accertamento caso per caso sulla sussistenza del detto interesse pubblico. Esclusa la deroga alla disciplina paesaggistica statale e al PPR, cadono anche le censure che lamentano un contrasto con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sorrette dal presupposto interpretativo confutato).