Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciata irragionevole disparità di trattamento normativo rispetto ai parlamentari nazionali ed europei (ai quali la sospensione non si applica) - Esclusione - Non comparabilità delle posizioni poste a raffronto e ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento normativo fra consiglieri regionali e parlamentari, derivante dalla previsione, solo per i primi, della sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati. Ne può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere la sospensione con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali, poiché tale scelta si fonda su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata trovano le loro principali manifestazioni nel tessuto istituzionale locale. Nemmeno l'esercizio di funzioni legislative da parte dei consigli regionali fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento e l'oggettiva differenza, per molti e decisivi aspetti, della condizione dei componenti dei due organi legislativi. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. (Precedenti citati: sentenza n. 407 del 1992, sulla non comparabilità delle posizioni dei titolari di cariche elettive nazionali e non nazionali, derivante dalla diversità del rispettivo livello istituzionale e funzionale; sentenza n. 276 del 2016, sulla non irragionevolezza della mancata previsione, ai fini della sospensione dalla carica dei consiglieri regionali, della soglia di pena stabilita per l'incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei).
Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. (Precedente citato: sentenza n. 106 del 2002).
La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinarne l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. (Precedente specifico: sentenza n. 276 del 2016. Precedente citato: sentenza n. 236 del 2015, sul rischio che i reati che offendono la p.a. ne compromettano l'immagine e ne inquinino l'azione).