Sentenza 215/2017 (ECLI:IT:COST:2017:215)
Massima numero 40039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  27/09/2017;  Decisione del  27/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  40040


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Descrizione delle fattispecie di causa in termini sufficienti a dimostrare l'applicabilità della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Dalle ordinanze di rimessione emerge non solo l'espressa qualificazione dei fatti come astrattamente riconducibili al reato militare di ingiuria previsto dalla norma censurata, ma anche la circostanza che le affermazioni asseritamente ingiuriose non sono collegate al servizio e alla disciplina militare.

Atti oggetto del giudizio

codice penale militare di pace    n.   art. 226  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte