Reati militari - Ingiuria tra militari - Sottoposizione a sanzione penale pur se commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato - Denunciata irragionevolezza a seguito dell'avvenuta trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile nonché asserito contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle forze armate - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 226 cod. pen. mil. di pace, censurato dalla Corte militare d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 52 (terzo comma) Cost. - nella parte in cui, punendo con la reclusione militare (non superiore a sei mesi) il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato. Non può ritenersi irragionevole - in raffronto all'abrogazione dell'art. 594 cod. pen. e alla trasformazione dell'ingiuria "comune" da illecito penale a illecito civile, intervenute ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - la discrezionale scelta legislativa di continuare a punire penalmente l'ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militare, come definiti nell'art. 199 cod. pen. mil. di pace. Infatti, imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, nei confronti di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, risponde non soltanto all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, ma - proprio per la qualifica militare sia del soggetto attivo che della persona offesa - anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alle basilari esigenze di coesione e, dunque, di funzionalità delle Forze armate; a fronte delle quali neppure può dirsi che la soluzione censurata trasmodi in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze armate. Al contrario, l'invocato assorbimento delle vicende ingiuriose tra militari nella sfera civilistica e "privata" impedirebbe al comandante di corpo - oltre che di richiedere il procedimento penale - persino di avere contezza dei fatti accaduti ed avviare l'azione disciplinare. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 1991, dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace, limitatamente alle parole "o in luoghi militari"; sentenze n. 286 del 2008, n. 272 del 1997, n. 448 del 1991 e n. 4 del 1974, relative a fattispecie in cui è militare uno solo dei soggetti del reato; sentenza n. 45 del 1992 e ordinanza n. 322 del 2013, sullo spirito democratico dell'ordinamento delle Forze armate).
Spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. Tale principio vale a maggior ragione quando - come nel caso dell'ingiuria "comune" - l'illecito penale venga trasformato non già in illecito amministrativo, bensì in un illecito civile, per il quale, se commesso con dolo, sia prevista, in aggiunta alla tutela risarcitoria del danneggiato, una sanzione pecuniaria civile i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014 e n. 364 del 2004; ordinanza n. 212 del 2004).
Ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze. (Precedenti citati: ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000).
La punibilità su richiesta del comandante di corpo, anziché a querela, prevista dall'art. 260 cod. pen. mil. di pace per i reati sanzionati con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, trova la sua ratio nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare al decoro dell'istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976 e n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 del 2000, n. 410 del 2000 e n. 396 del 1996).