Ordinanza 216/2017 (ECLI:IT:COST:2017:216)
Massima numero 39527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  27/09/2017;  Decisione del  27/09/2017
Deposito del 12/10/2017; Pubblicazione in G. U. 18/10/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Rideterminazione della misura e destinazione del gettito - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2016 (che, rispettivamente, sostituiscono l'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 31 del 2007 e l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2015), promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate).

In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  02/08/2016  n. 15  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/12/2007  n. 31  art. 24  co. 4

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  02/08/2016  n. 15  art. 6  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  22/12/2015  n. 22  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23