Prospettazione della questione incidentale - Termini normativi della questione - Individuazione in base al principio tempus regit actum - Valutazione riservata al giudice a quo salvo che, a prima vista, essa risulti assolutamente priva di fondamento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inapplicabilità ratione temporis, nel giudizio a quo, della norma interposta evocata dal rimettente (art. 23, comma 1, lett. c, e relativo allegato III, elenco b, punto 7, lett. g, del codice dell'ambiente). Non appare, infatti, priva di fondamento la dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento amministrativo oggetto del giudizio principale, operata nell'ordinanza di rimessione al fine, appunto, di individuare, in applicazione del principio tempus regit actum, gli esatti termini normativi della questione sollevata.
Per consolidato orientamento, la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011).