Sentenza 218/2017 (ECLI:IT:COST:2017:218)
Massima numero 40543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 20/10/2017; Pubblicazione in G. U. 25/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  40544  40545  40546  40547


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Termini normativi della questione - Individuazione in base al principio tempus regit actum - Valutazione riservata al giudice a quo salvo che, a prima vista, essa risulti assolutamente priva di fondamento - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inapplicabilità ratione temporis, nel giudizio a quo, della norma interposta evocata dal rimettente (art. 23, comma 1, lett. c, e relativo allegato III, elenco b, punto 7, lett. g, del codice dell'ambiente). Non appare, infatti, priva di fondamento la dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento amministrativo oggetto del giudizio principale, operata nell'ordinanza di rimessione al fine, appunto, di individuare, in applicazione del principio tempus regit actum, gli esatti termini normativi della questione sollevata.

Per consolidato orientamento, la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  26/03/1999  n. 10  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 23    co. 1  lett. c)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   allegato III, elenco b, punto 7, lett. g)