Sentenza 218/2017 (ECLI:IT:COST:2017:218)
Massima numero 40546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
04/07/2017; Decisione del
04/07/2017
Deposito del 20/10/2017; Pubblicazione in G. U. 25/10/2017
Titolo
Ambiente - Tutela ambientale - Valore costituzionalmente protetto, integrante una "materia trasversale" - Conseguente riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniformi, non derogabili in peius da parte delle Regioni - Possibilità per queste ultime di incrementare la tutela ambientale senza tuttavia compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dal legislatore statale.
Ambiente - Tutela ambientale - Valore costituzionalmente protetto, integrante una "materia trasversale" - Conseguente riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniformi, non derogabili in peius da parte delle Regioni - Possibilità per queste ultime di incrementare la tutela ambientale senza tuttavia compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dal legislatore statale.
Testo
La tutela dell'ambiente non si identifica con una materia in senso stretto, ma va intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di "materia trasversale". La trasversalità implica l'esistenza di competenze diverse che ben possono essere regionali, con la conseguenza che allo Stato rimane riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, cui le Regioni non possono apportare deroghe in peius, e che le disposizioni legislative statali in materia ambientale fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, potendo esse soltanto eventualmente incrementare i parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013 e n. 407 del 2002).
La tutela dell'ambiente non si identifica con una materia in senso stretto, ma va intesa come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di "materia trasversale". La trasversalità implica l'esistenza di competenze diverse che ben possono essere regionali, con la conseguenza che allo Stato rimane riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, cui le Regioni non possono apportare deroghe in peius, e che le disposizioni legislative statali in materia ambientale fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, potendo esse soltanto eventualmente incrementare i parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013 e n. 407 del 2002).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte