Sentenza 218/2017 (ECLI:IT:COST:2017:218)
Massima numero 40547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  04/07/2017;  Decisione del  04/07/2017
Deposito del 20/10/2017; Pubblicazione in G. U. 25/10/2017
Massime associate alla pronuncia:  40543  40544  40545  40546


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Veneto - Procedura di verifica (c.d. screening) di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esclusione per le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km. - Mancato adeguamento alla normativa introdotta dal codice dell'ambiente e conseguente contrasto con essa alla scadenza del termine prescritto - Violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale sopravvenuta, a far tempo dal 31 luglio 2007.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, a far tempo dal 31 luglio 2007, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7 comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 1999, nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato viola la potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché contrasta con il sopravvenuto art. 23, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla procedura di screening tutti i progetti da esso richiamati, tra cui le strade extraurbane secondarie (specificamente indicate al punto 7, lett. g, dell'elenco B dell'Allegato III alla Parte seconda dello stesso codice dell'ambiente). L'insorgenza del contrasto va temporalmente collocata alla data (31 luglio 2007) di entrata in vigore della Parte seconda del codice, nella quale è contenuto il menzionato art. 23, essendo a tale data già scaduto il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, entro cui le Regioni - ai sensi dell'art. 50 del codice - avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti alla stessa Parte seconda.

L'obbligo di sottoporre un progetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. screening) attiene al valore della tutela ambientale, che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 234 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  26/03/1999  n. 10  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 23    co. 1  lett. c)

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   allegato III, elenco b, punto 7, lett. g)