Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46285  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità che nella normativa regionale, laddove il PPR è vigente, si rinvenga un'espressa indicazione della necessità di rispettare il PPR o il codice dei beni culturali - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che subordina, per gli interventi previsti dal secondo piano casa, il rilascio del permesso di costruire a una deliberazione comunale). (Classif. 090005).

Testo

Finanche quando manchi una espressa indicazione in merito alla necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice dei beni culturali e del paesaggio, ciò non determina, di per sé, l’illegittimità costituzionale della norma, se nella stessa regione sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. (Precedenti: S. 163/2023 - mass. 45687; S. 59/2023 - mass. 45456; S. 251/2022 - mass. 45228; S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass 43731).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui nel sostituire l’art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, ha previsto, per le ristrutturazioni di edifici, con destinazioni, rispettivamente, totalmente/in parte residenziale o turistico-ricettiva o direzionale, produttiva, industriale, logistica o artigianale ovvero commerciale, previste dal PRG gli ampliamenti massimi. La disposizione impugnata non consente una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR: se è vero che nemmeno la mancanza di un’espressa indicazione in merito al rispetto del Piano paesaggistico regionale e del codice dei beni culturali e del paesaggio si traduce in una deroga alla pianificazione paesaggistica e al PPR, nelle regioni in cui esso è vigente, nel caso di specie la disposizione impugnata prevede espressamente che i detti interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. Esclusa la possibilità di una deroga alla disciplina paesaggistica e al PPR, cade il presupposto interpretativo delle censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e al principio di leale collaborazione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 7  co. 

legge della Regione Piemonte  04/10/2018  n. 16  art. 5  co. 2

legge della Regione Piemonte  04/10/2018  n. 16  art. 5  co. 3

legge della Regione Piemonte  04/10/2018  n. 16  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145