Prospettazione della questione incidentale - Identificazione del petitum - Necessità di lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione - Carattere additivo della pronuncia volta a integrare il dettato normativo.
Benché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia richiesta una sentenza ablativa del censurato art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la richiesta del rimettente va intesa - alla luce della motivazione - come volta a ottenere una pronuncia additiva che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduca nell'ordinamento la valutazione delle effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi.
Nel giudizio incidentale la corretta individuazione del petitum richiede la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013).