Ordinanza 220/2017 (ECLI:IT:COST:2017:220)
Massima numero 39534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  27/09/2017;  Decisione del  27/09/2017
Deposito del 20/10/2017; Pubblicazione in G. U. 25/10/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la prescrizione dei farmaci a base di cannabinoidi avvenga su ricettario a ricalco (anziché con ricetta irripetibile) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Campania n. 27 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica della norma impugnata).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  08/08/2016  n. 27  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23