Ordinanza 221/2017 (ECLI:IT:COST:2017:221)
Massima numero 39903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
27/09/2017; Decisione del
27/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento da parte del pubblico ministero - Omessa previsione di un termine per la notificazione del decreto di citazione ovvero dell'obbligo di trasmissione immediata - Asserita dipendenza della competenza cautelare da una scelta del pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Carattere ancipite del quesito di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento da parte del pubblico ministero - Omessa previsione di un termine per la notificazione del decreto di citazione ovvero dell'obbligo di trasmissione immediata - Asserita dipendenza della competenza cautelare da una scelta del pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Carattere ancipite del quesito di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del loro carattere ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all'immediata trasmissione degli atti al giudice del dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto. Il rimettente ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del loro carattere ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all'immediata trasmissione degli atti al giudice del dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto. Il rimettente ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 553
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte