Ordinanza 221/2017 (ECLI:IT:COST:2017:221)
Massima numero 39904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  27/09/2017;  Decisione del  27/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  39903  39905


Titolo
Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Competenza a provvedere sulle misure cautelari nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Attribuzione al GIP in assenza di presupposti di urgenza o di circostanze eccezionali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui prevede [nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento] la competenza cautelare del GIP senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 554  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte