Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza intrinseca e disarmonia di sistema (in raffronto alla disciplina di procedure concorsuali "speciali") - Insussistenza dei vizi prospettati - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall. - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. L'abrogazione espressa (da parte del citato art. 17, comma 1) del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento in caso di risoluzione del concordato preventivo è coerente conseguenza già implicita nella soppressione del potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento (realizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006 novellando l'art. 6 della legge fallimentare), la quale a sua volta risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema processuale civile. Né la disciplina del concordato preventivo è comparabile con procedure diverse, come quelle di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (differente dal primo, tra l'altro, per presupposti soggettivi di ammissione, finalità e contenuto) e quelle di liquidazione coatta amministrativa (che pacificamente rivestono carattere di specialità ed alternatività rispetto al fallimento), dovendo perciò escludersi la prospettata lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, attesa la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto e tenuto conto, per altro verso, che gli evocati tertia comparationis neanche corrispondono ad un principio generale, rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, come è invece necessario ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza. (Precedenti citati: sentenza n. 184 del 2013; sentenze n. 240 del 2003 e n. 123 del 1970; sentenza n. 132 del 2015).
Rientra nella discrezionalità del legislatore - non avendo carattere costituzionalmente imposto - riconoscere al giudice il potere officioso di dichiarare il fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza del debitore, perché si attivi, al pubblico ministero, dovendo escludersi il carattere costituzionalmente imposto di una tale previsione. (Precedenti citati: sentenza n. 240 del 2003).
L'ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio, così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2013).