Ordinanza 222/2017 (ECLI:IT:COST:2017:222)
Massima numero 40333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
27/09/2017; Decisione del
27/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di tutela del lavoro, del diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, nonché del diritto di iniziativa economica privata dei creditori concorrenti - Inadeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di tutela del lavoro, del diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, nonché del diritto di iniziativa economica privata dei creditori concorrenti - Inadeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., - in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il rimettente si è limitato ad affermare apoditticamente la lesione dei parametri evocati, senza esplicitarne le ragioni all'esito dell'esame (del tutto mancato) della complessa ed articolata disciplina stabilita a tutela dei lavoratori e della valutazione in ordine alla rilevanza della persistente legittimazione dei creditori a proporre ricorso di fallimento. (Precedenti citati: ordinanze n. 52 del 2015 e n. 93 del 2016).
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del r.d. n. 267 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 169 del 2007, censurato dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., - in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo ad iniziativa di uno o più creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore, qualora non vi sia domanda in tal senso da parte dei creditori, del p.m. o dello stesso debitore. Il rimettente si è limitato ad affermare apoditticamente la lesione dei parametri evocati, senza esplicitarne le ragioni all'esito dell'esame (del tutto mancato) della complessa ed articolata disciplina stabilita a tutela dei lavoratori e della valutazione in ordine alla rilevanza della persistente legittimazione dei creditori a proporre ricorso di fallimento. (Precedenti citati: ordinanze n. 52 del 2015 e n. 93 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 186
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte