Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46286  46287  46288  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero abitativo dei sottotetti - Disciplina relativa ai requisiti di abitabilità di questi ultimi - Natura di lex specialis rispetto alla normativa statale - Competenza - Legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che prevede, negli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, la possibilità di derogare alla normativa statale sulle misure minime). (Classif. 090010).

Testo

In considerazione del carattere di lex specialis della disciplina relativa ai requisiti di abitabilità dei sottotetti concernenti altezza e aeroilluminazione, non regolati a livello di legislazione statali, le leggi regionali dettano requisiti a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale, tenendo conto delle peculiarità strutturali dei locali oggetto di recupero e del loro carattere non autonomo rispetto a unità abitative già esistenti. (Precedenti: S. 124/2021; S. 54/2021 - mass. 43729; S. 208/2019; S. 282/2016; S. 11/2016).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, dell’art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare ai requisiti prescritti dal d.m. 5 luglio 1975, in ordine alle misure minime dei sottotetti. La disposizione regionale impugnata non lede il diritto alla tutela della salute dal momento che il ricorrente ha erroneamente evocato quale parametro interposto il citato d.m., le cui prescrizioni – generalmente vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalle regioni – sono, invece, derogabili nel caso del recupero di sottotetti. Né sono fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 32 Cost., che parimenti presuppongono la inderogabilità dei detti requisiti).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 8  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  05/07/1975  n.   art.