Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica per il triennio 2015 - 2017 - Destinazione ad esso di risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione - Accantonamento in apposito fondo di somme equivalenti a ritenute IRPEF non ancora riconosciute dallo Stato alle Regioni e di risorse derivanti da riduzioni di spesa - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, comma 1, anche in relazione all'Allegato 2, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è susseguente alla riduzione del concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica ed all'assegnazione alla Regione stessa di quote di compartecipazione al gettito IRPEF riscosso nel territorio regionale, intervenute ad opera dell'art. 9-septies, comma 3, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, dell'art. 2 della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016, dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016 e dell'art. 1, lett. a, del d.lgs. n. 251 del 2016, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedente citato: ordinanza n. 112 del 2017).