Ordinanza 225/2017 (ECLI:IT:COST:2017:225)
Massima numero 39855
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  27/09/2017;  Decisione del  27/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  39854  39856  39857


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Denunciata esorbitanza della Corte dei conti dai limiti della propria giurisdizione, invasione delle competenze del Presidente della Repubblica in ordine ai beni compresi nella propria dotazione, violazione di consuetudine costituzionale - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della sez. giur. reg. per il Lazio e della sez. sec. giur. centrale d'appello della Corte dei conti, in relazione alle sentenze (n. 894 del 2012 e n. 1354 del 2016) con cui hanno esercitato la giurisdizione sulla responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica; nonché, nei confronti della Procura reg. della Corte dei conti per il Lazio, in relazione alla nota con cui ha trasmesso al Segretariato generale della Presidenza la sentenza n. 1354 del 2016. Dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia (come prescritto dall'art. 24 delle vigenti Norme integrative). Sussistono inoltre i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, atteso che, sotto il primo profilo, sono pacifiche sia la legittimazione del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto anche in relazione ai compiti svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale ad esso addetto, sia quella delle [singole] sezioni della Corte dei conti ad essere parte del conflitto; e che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente non chiede il riesame delle sentenze impugnate, ma lamenta il superamento dei limiti che la giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.) incontrerebbe a garanzia delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, relative anche ai beni compresi nella dotazione presidenziale (art. 84, terzo comma, Cost.), nonché la violazione della consuetudine costituzionale che esenterebbe la Presidenza della Repubblica non solo (come riconosciuto dalla sent. n. 129 del 1981) dai giudizi di conto, ma anche dai giudizi di responsabilità attribuiti alla Corte dei conti. Relativamente alla nota della Procura regionale per il Lazio - anch'essa oggetto del conflitto, in quanto pretenderebbe di "monitorare l'attività" del Segretariato generale nell'esecuzione della sentenza trasmessagli - la legittimazione delle Procure regionali della Corte dei conti ad essere parti di conflitti di attribuzione può essere confermata, in sede di delibazione sommaria del ricorso, anche in relazione ai poteri di vigilanza e indirizzo assegnati a dette Procure dagli artt. 213 e ss. del d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo all'esecuzione delle sentenze di condanna. (Precedenti citati: sentenze n. 129 del 1981 e n. 52 del 2016, sull'ammissibilità, e in che limiti, di conflitti interorganici aventi ad oggetto atti giurisdizionali; sentenza n. 129 del 1981, sulla esenzione dai giudizi di conto dei tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato).

La natura di potere dello Stato del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la sua legittimazione ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali sussistono anche in relazione ai compiti, serventi rispetto alle predette attribuzioni, svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale addetto ad esso. (Precedenti citati: ordinanza n. 138 del 2015, sentenze n. 1 del 2013 e n. 129 del 1981).

Va riconosciuta in capo alle sezioni della Corte dei conti la legittimazione a essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché, anche nell'ambito contabile, quello giurisdizionale è un potere diffuso. (Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981, ordinanze n. 261 del 2016 e n. 166 del 2016).

Sussiste in capo alle Procure regionali della Corte dei conti la legittimazione a essere parti di conflitti di attribuzione, in quanto anch'esse sono organi giurisdizionali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2016 e n. 196 del 1996).



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

   n.   art.   co. 

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 84  co. 3

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 24