Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato - Applicabilità, in via analogica, delle disposizioni che ammettono la sospensione, per gravi ragioni, degli atti impugnati per conflitto tra enti - Fondamento - Necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente in conformità ai principi della tutela cautelare, cui è ispirato il sistema di giustizia costituzionale.
Anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente; pertanto, anche in tali giudizi deve ritenersi analogicamente applicabile l'art. 40 della legge n. 87 del 1953, che - nei conflitti di attribuzione tra enti - consente la sospensione in pendenza di giudizio, per gravi ragioni, dell'atto impugnato. (Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997, che lasciavano il problema impregiudicato).
La tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, in quanto la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga re adhuc integra e consenta la soddisfazione dell'interesse protetto. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2010, n. 236 del 2010, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994, n. 190 del 1985, n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974).
Il sistema di giustizia costituzionale - sia pure con le particolarità che lo connotano, anche in relazione ai diversi tipi di giudizio in cui si articola - risulta ispirato ai principi della tutela cautelare. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice a quo e nei giudizi in via principale trova applicazione l'art. 35 della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131 del 2003), mentre nei conflitti di attribuzione tra enti [e, in via analogica, in quelli tra poteri] l'esecuzione degli atti impugnati può essere sospesa, per gravi ragioni, con ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 40 della medesima legge e dell'art. 26 delle Norme integrative. (Precedenti citati: sentenza n. 274 del 2014, con riguardo al giudizio incidentale).