Ordinanza 225/2017 (ECLI:IT:COST:2017:225)
Massima numero 39857
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
27/09/2017; Decisione del
27/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati - Carenza, allo stato, dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 - Rigetto dell'istanza.
Responsabilità amministrativa e contabile - Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sottoposizione a giudizio da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica - Istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati - Carenza, allo stato, dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 - Rigetto dell'istanza.
Testo
Non è accolta - non sussistendo, allo stato, i presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 (analogicamente applicabile al conflitto di attribuzione tra poteri) - l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della sez. giur. reg. per il Lazio della Corte dei conti n. 894 del 2012 e della sentenza della sez. sec. giur. centrale della Corte dei conti n. 1354 del 2016. Né il ricorso, né il decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, motivano in ordine al verificarsi o all'imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l'autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della nota con cui la Procura regionale ha trasmesso al Segretariato la citata sentenza n. 1354 del 2016.
Non è accolta - non sussistendo, allo stato, i presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 (analogicamente applicabile al conflitto di attribuzione tra poteri) - l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della sez. giur. reg. per il Lazio della Corte dei conti n. 894 del 2012 e della sentenza della sez. sec. giur. centrale della Corte dei conti n. 1354 del 2016. Né il ricorso, né il decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, motivano in ordine al verificarsi o all'imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l'autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della nota con cui la Procura regionale ha trasmesso al Segretariato la citata sentenza n. 1354 del 2016.
Atti oggetto del giudizio
n.
art.
co.
n.
art.
co.
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40