Ordinanza 227/2017 (ECLI:IT:COST:2017:227)
Massima numero 39570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Veneto - Sistema di qualità e marchio regionale dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari - Sanzioni applicabili per le violazioni commesse dagli operatori, dai concessionari del marchio e dagli organismi di controllo autorizzati - Individuazione da parte della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Veneto n. 13 del 2016, che ha aggiunto l'art. 6-bis alla legge regionale n. 12 del 2001, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle previsioni introdotte dalla disposizione impugnata.

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/04/2016  n. 13  art. 3  co. 

legge della Regione Veneto  31/05/2001  n. 12  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23