Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali altoatesini - Effetti della mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio del bilancio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametri non menzionati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con le censure autorizzate dal Consiglio dei ministri - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, quarto e sesto comma, Cost. Tali parametri non risultano, ictu oculi, collegati in alcun modo, nell'articolazione del ricorso, alla fattispecie normativa oggetto della delibera ad impugnare.
L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità di quella che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016).
Ferma la regola generale della necessaria corrispondenza, quanto al petitum, tra deliberazione ad impugnare e ricorso, è tuttavia riconosciuta alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, quando la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione ne consentono una sufficiente identificazione senza sconfinare nella mutatio libelli, non potendo essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002).