Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Piemonte - Demolizione e ricostruzione, con recupero della capacità edificatoria - Procedura di previa variante urbanistica semplificata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, anche quale valore primario e assoluto, della competenza a esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del principio di leale collaborazione nonché irragionevolezza e contrasto col principio del buon andamento della PA - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, nel sostituire l’art. 8 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, dispone che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi previsti, con recupero della capacità edificatoria, avvengano previa variante urbanistica semplificata (ovvero con permesso di costruire in deroga). La disposizione impugnata non può essere interpretata nel senso di avallare o facilitare l’assunzione di decisioni in contrasto con il piano paesaggistico regionale né reca un vulnus al rispetto del piano paesaggistico della Regione né alla tutela dei beni paesaggistici; non può infatti la semplificazione dell’attività procedimentale, compreso il silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni, precludere alle regioni il potere di prevedere la possibilità di derogare agli indici di edificabilità previsti da strumenti urbanistici mediante varianti urbanistiche semplificate, il cui contenuto deve essere espressamente conforme al piano paesaggistico.