Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali altoatesini - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio - Mancata adozione - Effetti - Difformità rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale - Violazione dei principi di equilibrio di bilancio, nel rispetto dei vincoli europei, e in materia di armonizzazione dei criteri di gestione dei bilanci pubblici, nonché del buon andamento finanziario e della programmazione e del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 11, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - l'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che prevede, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio dei bilanci degli enti locali, il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e la nullità delle relative deliberazioni. La norma impugnata dal Governo, che disciplina un settore fortemente connotato dal principio di uniformità sull'intero territorio nazionale, si discosta dall'art. 193 del TUEL - invece di recepirne il contenuto mediante rinvio formale recettizio, come prescritto dalla norma statutaria violata, concordata in sede di "Patto di garanzia" - sia per la mancata previsione dello scioglimento del Consiglio comunale, sia per la determinazione di nullità delle delibere assunte in violazione della legge provinciale. Ciò in contrasto con l'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, espressa dal suddetto art. 193, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale, interrompono - in virtù di una presunzione assoluta - il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti, e il cui presupposto è la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari.
L'evidente interdipendenza dei parametri applicabili in materia di finanza locale e il limite che la loro sinergica azione pone alla competenza provinciale fa sì che l'autonomia della Regione in questo settore normativo trovi il suo limite esterno (applicabile anche alle autonomie speciali) nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016).
Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato elettorale e il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di bilancio è sorretto da elementi sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un bilancio non in equilibrio e l'assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest'ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost.
Lo scioglimento del Consiglio comunale, attraverso cui il principio di indefettibilità degli adempimenti e delle scadenze di bilancio trova garanzia e sanzione, costituisce regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale.