Bilancio e contabilità pubblica - Controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci pubblici - Carattere cogente - Diversità rispetto ai controlli collaborativi sulla gestione - Conseguente impossibilità di assimilazione e di attrazione nella sfera di attribuzione delle autonomie speciali (nella specie: della Provincia autonoma di Bolzano).
I controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci pubblici esulano dal genere dei controlli sulla gestione e, per loro intrinseca natura, non possono essere intestati ad una autonomia speciale. Essi, a differenza di quelli di natura collaborativa, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, questo tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).
I controlli di legittimità sui bilanci degli enti locali - a differenza di quelli collaborativi sulla gestione - sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio e, in questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, detti controlli si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014).