Sentenza 228/2017 (ECLI:IT:COST:2017:228)
Massima numero 42088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  42083  42084  42085  42086  42087  42089


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali altoatesini - Controllo dei bilanci pubblici degli enti locali in dissesto - Attribuzione alla Provincia autonoma di Bolzano, anziché alla Corte dei conti - Violazione del principio di armonizzazione e neutralità del sindacato sui bilanci degli enti locali, nonché dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, assunti anche in sede europea - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, 9 e 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - l'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che prevede che le competenze attribuite dal titolo VIII del d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all'art. 79 dello statuto sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano. La norma impugnata dal Governo invade le competenze della magistratura contabile, in quanto demanda alla Provincia autonoma funzioni di controllo sulla legittimità-regolarità dei bilanci pubblici degli enti locali in dissesto (quali sono quelle del titolo VIII del TUEL) spettanti alla Corte dei conti e non ascrivibili a quelle di coordinamento e vigilanza sugli enti provinciali attribuite dallo statuto alla Provincia. È violato inoltre l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto l'armonizzazione e la neutralità del sindacato sui bilanci degli enti locali sono funzionalmente collegati al coordinamento della finanza pubblica, in particolare sotto il profilo della cura degli equilibri della finanza pubblica allargata e degli altri vincoli assunti dallo Stato in sede europea. (Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 39 del 2014; sentenza n. 40 del 2014, sul collegamento teleologico tra le funzioni assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano e il controllo esercitato dalla Corte dei conti).

Nei procedimenti normativamente vincolati in caso di gravi patologie della gestione finanziaria degli enti locali, non può assumere decisioni un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti, che trascendono l'ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa. (Precedente citato: sentenza n. 40 del 2014).

La disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia - non può essere confusa con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento. Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale, ne consegue che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  12/12/2016  n. 25  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

Altri parametri e norme interposte