Sentenza 229/2017 (ECLI:IT:COST:2017:229)
Massima numero 41298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Acque pubbliche - Potestà legislativa primaria della Regione Siciliana nella materia "acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale" - Ambito e limiti - Riferibilità alla disciplina demaniale dell'acqua come vero e proprio "bene" (da tutelare) e non alla disciplina del "servizio" da assicurare tramite essa alla collettività - Necessario rispetto delle norme di rango costituzionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e degli obblighi internazionali.
Acque pubbliche - Potestà legislativa primaria della Regione Siciliana nella materia "acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale" - Ambito e limiti - Riferibilità alla disciplina demaniale dell'acqua come vero e proprio "bene" (da tutelare) e non alla disciplina del "servizio" da assicurare tramite essa alla collettività - Necessario rispetto delle norme di rango costituzionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e degli obblighi internazionali.
Testo
La potestà legislativa primaria nella materia "acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale" - attribuita dall'art. 14, lett. i), dello statuto speciale alla Regione Siciliana - è da riferire alla sola disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, con la conseguenza che ad essa è riconducibile la regolazione degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche da parte dei soggetti interessati, in quanto disciplina demaniale dell'acqua, considerata come vero e proprio "bene" (da tutelare), mentre non è riconducibile alla predetta competenza primaria - bensì a quella residuale regionale (ex artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001) - la disciplina del servizio idrico integrato, che considera l'acqua in funzione del "servizio" da assicurare tramite essa alla collettività. La menzionata competenza primaria siciliana non è, peraltro, esente da limiti, essendo assoggettata dallo stesso art. 14 dello statuto al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. (Precedenti citati: sentenza n. 93 del 2017, sull'ascrivibilità della disciplina del servizio idrico integrato alla competenza residuale; sentenze n. 263 del 2016, n. 265 del 2013, n. 11 del 2012, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995).
La potestà legislativa primaria nella materia "acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale" - attribuita dall'art. 14, lett. i), dello statuto speciale alla Regione Siciliana - è da riferire alla sola disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, con la conseguenza che ad essa è riconducibile la regolazione degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche da parte dei soggetti interessati, in quanto disciplina demaniale dell'acqua, considerata come vero e proprio "bene" (da tutelare), mentre non è riconducibile alla predetta competenza primaria - bensì a quella residuale regionale (ex artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001) - la disciplina del servizio idrico integrato, che considera l'acqua in funzione del "servizio" da assicurare tramite essa alla collettività. La menzionata competenza primaria siciliana non è, peraltro, esente da limiti, essendo assoggettata dallo stesso art. 14 dello statuto al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. (Precedenti citati: sentenza n. 93 del 2017, sull'ascrivibilità della disciplina del servizio idrico integrato alla competenza residuale; sentenze n. 263 del 2016, n. 265 del 2013, n. 11 del 2012, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte