Sentenza 229/2017 (ECLI:IT:COST:2017:229)
Massima numero 41299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41017  41298  41300  41301  41302


Titolo
Ambiente - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Necessario rispetto da parte degli enti ad autonomia speciale nell'esercizio delle loro competenze anche primarie.

Testo
Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell'ente ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle loro competenze. (Precedenti citati: sentenza n. 51 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009 e n. 536 del 2002).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte