Sentenza 229/2017 (ECLI:IT:COST:2017:229)
Massima numero 41300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 25/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Acque pubbliche - Disciplina statale in materia di tutela delle acque - Riconducibilità alla "tutela dell'ambiente", di esclusiva competenza legislativa statale, e ascrivibilità all'area delle riforme economico-sociali.
Acque pubbliche - Disciplina statale in materia di tutela delle acque - Riconducibilità alla "tutela dell'ambiente", di esclusiva competenza legislativa statale, e ascrivibilità all'area delle riforme economico-sociali.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque - contenute principalmente nella parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, e, in particolare, nella sua sezione II - sono riconducibili alla materia della "tutela dell'ambiente", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., avendo finalità che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque. La disciplina posta da esse deve inoltre essere ascritta all'area delle riforme economico-sociali, sia per il suo contenuto riformatore, sia per la sua attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2009 e n. 246 del 2009; sentenza n. 323 del 1998).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque - contenute principalmente nella parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, e, in particolare, nella sua sezione II - sono riconducibili alla materia della "tutela dell'ambiente", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., avendo finalità che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque. La disciplina posta da esse deve inoltre essere ascritta all'area delle riforme economico-sociali, sia per il suo contenuto riformatore, sia per la sua attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2009 e n. 246 del 2009; sentenza n. 323 del 1998).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte