Giudizio costituzionale in via principale - Interpretazione della norma impugnata - Ambiguità semantica - Necessità di evitare possibili distorsioni applicative della norma - Finalità - Tutela delle competenze statali (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale su disposizione della Regione Piemonte che, nello stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, omette di richiamare l'art. 32, comma 1, lett. d, t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito»). (Classif. 113004).
Nel giudizio in via d’azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l’ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi ermeneutici che rendono concreto il rischio di un’elusione del principio contenuto nella legge statale. (Precedenti: S. 50/2023 - mass. 45428; S. 231/2019 - mass. 40825).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, che, nell’individuare le variazioni essenziali al progetto approvato, ha omesso di richiamare l’art. 32, comma 1, lett. d, t.u. edilizia che vi include il «mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito». Il rispetto del limite della essenzialità, che appartiene a ogni intervento che comporti una diversa qualificazione dello stesso, può infatti ritenersi implicito e quindi vincolante nel territorio della Regione, così da colmare in via interpretativa il silenzio della disposizione impugnata sul punto).