Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervenienti titolari di situazioni soggettive su cui l'esito del conflitto potrebbe ripercuotersi in modo diretto e immediato - Sussistenza della legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.
È dichiarato ammissibile l'intervento della società Trans Adriatic Pipeline AG nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016. Il ricorso regionale mira in definitiva a incidere sul provvedimento ministeriale che ha autorizzato la costruzione del gasdotto TAP e che ha già formato oggetto di un giudizio amministrativo del quale la società interveniente è stata parte, onde quest'ultima è legittimata a far valere le sue ragioni nel giudizio per conflitto, potendo l'esito di esso ripercuotersi in modo diretto e immediato sulla posizione giuridica soggettiva dell'interveniente, che si basa sull'assetto giuridico determinato dal provvedimento di autorizzazione e rimasto inalterato a seguito della definizione del predetto giudizio amministrativo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia, non può escludersi che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto stesso. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 380 del 2007, n. 222 del 2007 e n. 195 del 2007).