Sentenza 230/2017 (ECLI:IT:COST:2017:230)
Massima numero 41699
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 27/10/2017; Pubblicazione in G. U. 02/11/2017
Titolo
Energia - Infrastrutture lineari energetiche - Gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero - Autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) - Richieste del Presidente della Regione Puglia di riesaminare il procedimento di autorizzazione e di annullare o revocare il provvedimento autorizzativo rilasciato in mancanza della c.d. intesa forte con la Regione - Silenzio del Ministero dello sviluppo economico - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione delle attribuzioni regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, nonché del principio di leale collaborazione - Inidoneità, nel caso di specie, dell'inerzia dell'amministrazione statale a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Difetto dei requisiti di attualità e originarietà - Inammissibilità del conflitto.
Energia - Infrastrutture lineari energetiche - Gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero - Autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) - Richieste del Presidente della Regione Puglia di riesaminare il procedimento di autorizzazione e di annullare o revocare il provvedimento autorizzativo rilasciato in mancanza della c.d. intesa forte con la Regione - Silenzio del Ministero dello sviluppo economico - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione delle attribuzioni regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio, nonché del principio di leale collaborazione - Inidoneità, nel caso di specie, dell'inerzia dell'amministrazione statale a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Difetto dei requisiti di attualità e originarietà - Inammissibilità del conflitto.
Testo
È dichiarato inammissibile, per difetto dei necessari requisiti di attualità e originarietà, il conflitto di attribuzione - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016, con le quali la Regione ha chiesto allo stesso Ministero di riesaminare il procedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP e, conseguentemente, di annullare o revocare il provvedimento autorizzativo rilasciato in mancanza della c.d. intesa forte con la Regione ricorrente. Premesso che dalla sentenza n. 110 del 2016 non deriva per il Ministero dello sviluppo economico l'obbligo di adottare gli atti sollecitati dalla ricorrente in asserita ottemperanza ad essa, nel caso di specie il silenzio ministeriale sulle istanze regionali può essere interpretato come mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante, e dunque non è significativo, non potendosi attribuire ad esso idoneità lesiva di attribuzioni costituzionali. In sostanza, infatti, il conflitto mira a superare la mancata impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP (adottato in data 20 maggio 2015), unico atto potenzialmente lesivo delle attribuzioni regionali, che la Regione non ha tempestivamente impugnato attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione e che invece - anche a voler concedere che il suo interesse a ricorrere sia sorto solo a seguito del deposito della sentenza n. 110 del 2016 - avrebbe dovuto impugnare. Lungi dal modificare in alcun modo il quadro normativo esistente, la sentenza n. 110 del 2016 si è limitata a chiarire, in via d'interpretazione, che anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero si applica l'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni interessate. Né l'interpretazione assunta in tale pronuncia ha riguardato in alcun modo la scelta delle procedure necessarie in caso di mancata definizione dell'intesa, a seconda che sia determinata da un dissenso espresso oppure da una mera inerzia regionale. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).
È dichiarato inammissibile, per difetto dei necessari requisiti di attualità e originarietà, il conflitto di attribuzione - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016, con le quali la Regione ha chiesto allo stesso Ministero di riesaminare il procedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP e, conseguentemente, di annullare o revocare il provvedimento autorizzativo rilasciato in mancanza della c.d. intesa forte con la Regione ricorrente. Premesso che dalla sentenza n. 110 del 2016 non deriva per il Ministero dello sviluppo economico l'obbligo di adottare gli atti sollecitati dalla ricorrente in asserita ottemperanza ad essa, nel caso di specie il silenzio ministeriale sulle istanze regionali può essere interpretato come mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante, e dunque non è significativo, non potendosi attribuire ad esso idoneità lesiva di attribuzioni costituzionali. In sostanza, infatti, il conflitto mira a superare la mancata impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP (adottato in data 20 maggio 2015), unico atto potenzialmente lesivo delle attribuzioni regionali, che la Regione non ha tempestivamente impugnato attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione e che invece - anche a voler concedere che il suo interesse a ricorrere sia sorto solo a seguito del deposito della sentenza n. 110 del 2016 - avrebbe dovuto impugnare. Lungi dal modificare in alcun modo il quadro normativo esistente, la sentenza n. 110 del 2016 si è limitata a chiarire, in via d'interpretazione, che anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero si applica l'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni interessate. Né l'interpretazione assunta in tale pronuncia ha riguardato in alcun modo la scelta delle procedure necessarie in caso di mancata definizione dell'intesa, a seconda che sia determinata da un dissenso espresso oppure da una mera inerzia regionale. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte