Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41843  41844  41845  41846  41847  41848  41849  41850  41851  41852  41853  41854


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di organizzazione e di spesa sanitaria - Riduzione di posti letto ospedalieri a carico del servizio sanitario regionale, predisposizione e comunicazione di piani concernenti il fabbisogno di personale, possibilità di ricorso al lavoro flessibile e di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario, acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione di parametri statutari - Genericità e insufficienza della relativa motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per genericità e insufficienza della motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lett. a) e b), del d.l. n. 244 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 19 del 2017 e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Nell'impugnare plurime disposizioni in materia di organizzazione e di spesa sanitaria, la ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali i parametri statutari evocati sarebbero violati.

È necessario che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente - a pena di inammissibilità per genericità o insufficienza di motivazione - individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016, n. 3 del 2016, n. 273 del 2015, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 176 del 2015, n. 142 del 2015, n. 131 del 2015 e n. 82 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 541

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 542

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 543

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 544

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 574

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 87

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 88

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 99

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte