Bilancio e contabilità pubblica - Clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione contenuta nella legge di stabilità 2016 - Non operatività rispetto a previsioni specificamente rivolte agli enti ad autonomia differenziata - Conseguente necessità di verificare l'applicabilità a questi ultimi di ciascuna previsione per poi valutare nel merito l'eventuale contrasto di essa con i parametri statutari.
L'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa [incompatibile con le prerogative degli enti ad autonomia differenziata] non è esclusa dalla presenza [nella stessa legge] di una clausola di salvaguardia [delle disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione], laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. L'operatività delle clausole di salvaguardia deve, infatti, essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. Occorre, pertanto, verificare se le singole e specifiche disposizioni censurate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzare la portata della clausola generale, per poi valutare nel merito la loro eventuale lesività. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 154 del 2017, n. 40 del 2016, n. 1 del 2016, n. 156 del 2015 e n. 77 del 2015).
La clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 - in forza della quale le disposizioni della legge di stabilità 2016 si applicano alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome nella misura in cui siano compatibili con i rispettivi statuti e le correlative norme di attuazione - non consente di per sé di ritenere infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome avverso l'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574 della medesima legge, risultando neutralizzata dalla dizione testuale dei commi 541, 542 e 574, che espressamente includono tra i loro destinatari le Province autonome e che, ponendosi in inscindibile collegamento funzionale con i commi 543 e 544, rendono anche questi ultimi applicabili alle Province autonome.