Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46289  46290


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità di applicazione, nelle regioni in cui è vigente il PPR, anche del codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che disciplina la realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli nonché il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis, in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal legislatore statale e al PRG). (Classif. 090005).

Testo

Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, al fine di favorire l’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilità di realizzare alcuni interventi edilizi – sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché la possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli – anche se non previsto dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi – comma 2 – e consente, altresì, il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis pure in deroga alla densità fondiaria di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG – comma 4. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare alle previsioni del Piano paesaggistico regionale approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 47  co. 2

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 47  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 145  

decreto ministeriale  02/04/1968  n. 1444  art. 7