Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Necessità di applicazione, nelle regioni in cui è vigente il PPR, anche del codice dei beni culturali e del paesaggio, salvo deroghe espresse da parte della legge regionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che disciplina la realizzazione di spazi di uso collettivo, sfruttamento di seminterrati per cicli nonché il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis, in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal legislatore statale e al PRG). (Classif. 090005).
Ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Nelle regioni in cui è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le sue disposizioni debbano sempre trovare attuazione, salvo il caso di deroghe espresse. (Precedente: S. 248/2022 - mass. 45203).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che, al fine di favorire l’utilizzo delle zone comuni negli edifici a destinazione residenziale, prevede la possibilità di realizzare alcuni interventi edilizi – sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché la possibilità di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli – anche se non previsto dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi – comma 2 – e consente, altresì, il recupero a scopo abitativo dei piani pilotis pure in deroga alla densità fondiaria di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG – comma 4. La possibilità di effettuare interventi in deroga ai piani urbanistici non comporta automaticamente la possibilità di derogare alle previsioni del Piano paesaggistico regionale approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali).