Salute (tutela della) - Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera - Determinazione e procedure per monitorarne e assicurane la fruizione - Riconducibilità alla competenza statale esclusiva, di carattere trasversale, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Incidenza delle scelte relative all'organizzazione sanitaria anche sulla materia "tutela della salute".
Le norme che contengano un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, indicati nel decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, e ne prescrivono il monitoraggio imponendo poi e disciplinando gli interventi necessari qualora, in determinate strutture, si registrassero scostamenti significativi, sono riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di "livelli essenziali delle prestazioni", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La determinazione dei suddetti standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; e la relativa competenza, avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. La competenza statale in esame può quindi comprendere, oltre alla determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, anche le procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio sanitario siano in condizione di garantire l'erogazione delle stesse, e ciò tanto più in presenza di eccezionali imperiose necessità sociali (come, in specie, quelle determinate dalle ricadute organizzative conseguenti alla necessità di rimodulare gli orari di lavoro del personale sanitario, in ossequio ai vincoli derivanti dall'Unione europea). (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 164 del 2012 e n. 10 del 2010).
Un intervento legislativo statale che incida sull'organizzazione sanitaria incide anche sulla materia "tutela della salute", poiché esso traccia la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015 e n. 207 del 2010).