Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Titolo
Salute (tutela della) - Competenza legislativa (concorrente) delle Regioni ordinarie - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa (concorrente) in materia di assistenza ospedaliera statutariamente attribuita alle Province autonome - Conseguente estensione a queste ultime della forma di autonomia più ampia, in applicazione della clausola di favore.
Salute (tutela della) - Competenza legislativa (concorrente) delle Regioni ordinarie - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa (concorrente) in materia di assistenza ospedaliera statutariamente attribuita alle Province autonome - Conseguente estensione a queste ultime della forma di autonomia più ampia, in applicazione della clausola di favore.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di "assistenza ospedaliera", attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La formula utilizzata dall'art. 117, terzo comma, Cost. esprime, inoltre, l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ne consegue che - in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della "tutela della salute", non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2017, n. 162 del 2007, n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di "assistenza ospedaliera", attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La formula utilizzata dall'art. 117, terzo comma, Cost. esprime, inoltre, l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ne consegue che - in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della "tutela della salute", non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2017, n. 162 del 2007, n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte